LEGGE n. 56 del 18/02/1989: la PROFESSIONE DELLO PSICOLOGO

La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.

REQUISITI

Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito albo professionale. […]Sono ammessi all’esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione […]”.

CONDIZIONI NECESSARIE

Per diventare Psicologo è necessaria una laurea di cinque anni in Psicologia presso un’università italiana. Lo Psicologo, come richiesto dal Codice Deontologico, aggiorna continuamente la propria formazione ed utilizza soltanto le tecniche e le conoscenze per le quali ha ottenuto adeguata formazione.

Lo Psicologo non può fare Psicoterapia (a meno che non sia specializzato in psicoterapia) e in nessun caso può prescrivere psicofarmaci. La sua prestazione è detraibile fiscalmente.

COLLABORAZIONI

Lo Psicologo può collaborare con lo Psicoterapeuta e con lo Psichiatra per la diagnosi psicologica o la somministrazione dei test.

Dott.ssa Patrizia Baroncini L.D.